Verbali

LO STATUTO

STATUTO DELLA ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO โ€œASSOCIAZIONE REGIONALE DEI CLUB DEGLI ALCOLISTI IN TRATTAMENTO DELLA TOSCANAโ€

ย 

A.R.C.A.T. TOSCANA

Art. 1 Denominazione e sede

1) Eโ€™ costituita lโ€™organizzazione di volontariato denominata โ€œAssociazione Regionale dei Club degli Alcolisti in Trattamento della Toscana ARCAT TOSCANAโ€ dโ€™ora in avanti chiamata โ€œAssociazioneโ€.

2) Lโ€™Associazione persegue il fine della solidarietร  civile, culturale, sociale e non ha fini di lucro.

3) Lโ€™Associazione ha la sede legale presso Via Piemonte n. 39 in Venturina (Li) e la sede operativa presso la residenza del Presidente.

Art. 2 Statuto

1) Lโ€™Associazione รจ disciplinata dal presente Statuto ed agisce nei limiti della legge 11 agosto 1991 n.266, delle leggi regionali di attuazione e dei principi generali dellโ€™ordinamento giuridico.

Art. 3 Regolamento

1) Il Regolamento, deliberato dal Consiglio Regionale, disciplina, nel rispetto dello Statuto, gli ulteriori aspetti relativi allโ€™organizzazione ed alle attivitร  dellโ€™Associazione.

Art. 4 Efficacia dello statuto

1) Lo Statuto vincola alla sua osservanza i Soci dellโ€™Associazione.

2) Esso costituisce la regola fondamentale di comportamento dellโ€™attivitร  organizzativa stessa.

Art. 5 Modifica dello statuto

1) Le modifiche allo Statuto possono essere proposte dal Consiglio o dai Soci. In questo ultimo caso le proposte devono essere presentate da almeno la metร  piรน una delle Acat associate.

2) Il Consiglio discute le proposte e ne rimanda la delibera allโ€™Assemblea Generale.

3) Le proposte di modifica devono essere deliberate dallโ€™Assemblea Generale con la maggioranza qualificata dei due terzi dei presenti aventi diritto.

Art. 6 Struttura della associazione

1) Lโ€™A.R.C.A.T. Toscana, per il conseguimento dei propri scopi, รจ cosรฌ strutturata:

  1. a) I C.A.T. della Toscana (Club degli Alcolisti in Trattamento);
  2. b) Le A.C.A.T. della Toscana (Associazione dei Club degli Alcolisti in Trattamento);
  3. c) Le A.P.C.A.T. della Toscana (Associazione Provinciale dei Club degli Alcolisti in Trattamento).

2) Le diverse articolazioni della associazione intrattengono rapporti di collaborazione e non

sono subordinate gerarchicamente.

Art. 7 Finalitร  specifiche

1) Lโ€™Associazione รจ al servizio delle Acat e dei Club degli Alcolisti in Trattamento nella loro attivitร  volta a promuovere una migliore qualitร  della vita delle persone e delle famiglie con problemi alcolcorrelati e alcolcorrelati e complessi.

2) Contribuisce ad accrescere la qualitร  della vita nelle comunitร  locali, promuovendo scelte e comportamenti improntati alla pace e alla giustizia sociale secondo lโ€™approccio ecologico- sociale del Professor Vladimir HUDOLIN.

3) Sviluppa e sostiene i Club degli Alcolisti in Trattamento e collabora con specifici programmi sia pubblici che privati.

4) Rappresenta un punto di riferimento per le Acat, per le famiglie, per i servitori-insegnanti di Club e per i vari programmi e servizi, facendo proprio il principio della unitร  metodologica che sta alla base di tutti i programmi che in detta Associazione si riconoscono.

5) Organizza e sostiene iniziative per lo sviluppo di programmi di educazione, formazione, ricerca nel campo dei problemi alcolcorrelati e alcolcorrelati e complessi.

6) Cura la raccolta dati relativi alle attivitร  dellโ€™Associazione, nonchรจ la loro elaborazione, interpretazione e diffusione; elabora progetti di ricerca.

Art. 8 Ambito di attuazione delle finalitร 

1) Le finalitร  dellโ€™Associazione si esplicano su tutto il territorio della Regione Toscana.

Art. 9 Collegamento con Associazioni di ambito piรน vasto

1) Lโ€™Associazione, per il conseguimento dei fini di cui allโ€™art. 6 del presente Statuto, aderisce allโ€™A.I.C.A.T. (Associazione Italiana dei Club degli Alcolisti in Trattamento) sempre mantenendo la propria autonomia e specificitร , per lo stesso principio per cui il Club รจ autonomo nei confronti delle Acat locali e queste nei confronti delle Arcat.

2) Per il conseguimento degli stessi fini lโ€™Associazione collabora con le altre Associazioni operanti in Italia e in paesi esteri ove si sviluppino i Club.

Art. 10 Descrizione dei Soci

1) Sono Soci dellโ€™Associazione con diritto di voto le ACAT della Regione Toscana che, condividendo le finalitร  dellโ€™associazione, mosse da spirito di solidarietร , sostenendo regolarmente le attivitร  dei Club del loro territorio, chiedono di essere iscritte e si impegnano a osservare lo statuto, i regolamenti e le deliberazioni degli organi sociali..

2) La cessazione della qualifica di socio puรฒ avvenire solamente per autoesclusione.

3) Il consiglio regionale prende atto delle adesioni e delle autoesclusioni dei soci.

Art. 11 Indicazione degli organi

1) Sono organi dellโ€™Associazione:

  1. a) Lโ€™Assemblea Generale
  2. b) Il Presidente
  3. c) Il Consiglio Regionale

Art. 12 Lโ€™Assemblea Generale

1) Lโ€™Assemblea Generale รจ composta da tutti i membri delle ACAT della Toscana.

2) Lโ€™Assemblea Generale รจ presieduta dal Presidente ARCAT in carica.

3) Lโ€™Assemblea Generale si riunisce in via ordinaria una volta allโ€™anno per la discussione e lโ€™approvazione del bilancio consuntivo e del bilancio sociale.

4) In via straordinaria, qualora se ne ravvisi la necessitร , per iniziativa del Consiglio Regionale.

5) Il Presidente convoca lโ€™Assemblea Generale mediante avviso scritto, fatto pervenire alle Acat almeno due mesi prima con tutte le indicazioni necessarie.

Art. 13 Validitร  dellโ€™Assemblea Generale

1) Lโ€™Assemblea Generale ordinaria e straordinaria รจ validamente costituita:

  1. a) in prima convocazione, quando interviene almeno la metร  piรน uno dei membri delle Acat;
  2. b) in seconda convocazione, unโ€™ora dopo, qualunque sia il numero dei presenti.

Art. 14 Votazione

1) Lโ€™Assemblea Generale รจ regolata dalle norme stabilite dal presente Statuto e dal Regolamento di esecuzione.

2) Lโ€™Assemblea Generale delibera a maggioranza assoluta, tranne per quanto riguarda le modifiche allo Statuto, disciplinate dallโ€™art. 5 comma 3.

3) Sono eleggibili alle cariche sociali tutti i membri delle ACAT.

Art. 15 Verbalizzazione

1) Le discussioni e le deliberazioni dellโ€™Assemblea Generale sono riassunte in un verbale redatto da un componente dellโ€™Assembleaย  (scelto dal Presidente) che lo sottoscrive unitamente al Presidente dopo la lettura allโ€™Assemblea.

2) Il verbale รจ tenuto, a cura del Presidente, nella sede dellโ€™Associazione.

3) Ogni membro delle ACAT ha diritto di consultare il verbale e di richiederne copia.

Art. 16 Composizione del Consiglio Regionale

1) Il Consiglio Regionale รจ composto dai delegati delle ACAT della Toscana ed elegge tra i suoi componenti: un Presidente che lo presiede, un Vicepresidente, un Segretario, un Tesoriere.

2) Il Consiglio Regionale รจ validamente costituito quando sono presenti la metร  piรน uno dei componenti e delibera a maggioranza assoluta, tranne per quanto riguarda le elezioni del Presidente, del Vicepresidente, del Segretario e del Tesoriere, espressamente disciplinate dallโ€™art. 18 comma 1 e dallโ€™art. 19 comma 1.

3) Il Consiglio Regionale dura in carica tre anni; in caso di dimissioni da una o piรน cariche, il Consiglio non decade e provvede ad eleggere al suo interno i sostituti.

Art. 17 Convocazione e presidenza

1) Il Consiglio Regionale รจ convocato dal Presidente, in seduta ordinaria, almeno cinque volte allโ€™anno oppure, su richiesta motivata di almeno un terzo dei suoi componenti, in seduta straordinaria.

2) La prima riunione del Consiglio Regionale รจ convocata e presieduta dal componente piรน anziano per etร , le successive dal Presidente dellโ€™Associazione.

3) Al Consiglio Regionale possono assistere, senza diritto di voto, tutti i membri delle ACAT della Toscana.

Art. 18 Elezione del Presidente

1) Il Presidente รจ eletto, nella prima riunione valida convocata e presieduta dal consigliere piรน anziano, dal Consiglio Regionale tra i suoi componenti, a maggioranza semplice nel caso di piรน candidati e a maggioranza assoluta nel caso di un solo candidato.

2) Il Presidente rappresenta lโ€™Associazione e compie tutti gli atti giuridici che la impegnano.

3) Il Presidente rappresenta legalmente lโ€™Associazione nei rapporti con terzi, presiede lโ€™Assemblea Generale dei membri delle ACAT e il Consiglio Regionale e ne cura lโ€™ordinato svolgimento dei lavori.

4) Il Presidente dura in carica tre anni e non รจ rieleggibile.

5) In caso di estrema urgenza e necessitร , il Presidente puรฒ provvedere su materia di Consiglio Regionale, salvo a sottoporre le sue decisioni alla ratifica dello stesso, nella prima successiva riunione e comunque non oltre novanta giorni dallโ€™emissione dei provvedimenti.

6) In caso di assenza temporanea, il Presidente รจ sostituito dal Vicepresidente.

7) In caso di assenza definitiva del Presidente, il Consiglio Regionale non decade: il Vicepresidente assume la carica di Presidente fino alla fine del mandato.

Il Consiglio Regionale elegge un nuovo Vicepresidente nella prima seduta utile.

Art. 19 Il Vicepresidente, il Segretario, il Tesoriere

1) Il Vicepresidente, il Segretario, il Tesoriere vengono eletti dal Consiglio Regionale contestualmente al Presidente e con le stesse modalitร ; durano in carica tre anni e non sono rieleggibili.

2) Il Vicepresidente coadiuva il Presidente nelle sue funzioni e lo sostituisce in caso di assenza.

3) Il Segretario ha il compito di tenere la documentazione dellโ€™Associazione e curarne lโ€™aggiornamento. Redige i verbali delle riunioni del Consiglio Regionale, e fa pervenire agli associati le informazioni relative alla vita dellโ€™Associazione.

4) Il Tesoriere riscuote le quote sociali, tiene la contabilitร  e redige il bilancio da presentare annualmente allโ€™Assemblea Generale.

Art. 20 Descrizione delle risorse economiche

1) Le risorse economiche dellโ€™Associazione sono costituite da:

  1. a) beni mobili ed immobili;
  2. b) contributi;
  3. c) donazioni, lasciti ed erogazioni;
  4. d) attivitร  marginali di carattere commerciale e produttivo;
  5. e) ogni altro tipo di entrata ai sensi della legge 266/91.

Art. 21 I beni

1) I beni della Associazione sono immobili, beni registrati mobili e beni mobili.

2) I beni immobili ed i beni registrati mobili possono essere acquistati dallโ€™Associazione e sono ad essa intestati.

3) I beni mobili di proprietร  degli aderenti o di terzi possono essere accettati in comodato.

4) I beni mobili, i beni registrati immobili, nonchรฉ i beni mobili che sono collocati nella sede dellโ€™Associazione sono elencati nellโ€™inventario, che รจ depositato presso la sede stessa.

Art. 22 Contributi

1) Lโ€™importo e la modalitร  di versamento del contributo associativo periodico sono stabiliti dal Consiglio Regionale.

2) Eventuali contributi straordinari, elargiti dai soci o da altre persone fisiche o giuridiche, sono accettati dal Consiglio Regionale.

Art. 23 Erogazioni, donazioni e lasciti

1) Le erogazioni liberali in denaro, le donazioni e i lasciti testamentari sono accettati (gli ultimi con il beneficio dellโ€™inventario) dal Consiglio Regionale.

Art. 24 Devoluzione dei beni

1) In caso di scioglimento o cessazione dellโ€™Associazione, i beni, dopo la liquidazione, saranno devoluti ad Associazioni di volontariato stabilite dallโ€™Assemblea Generale nellโ€™ultima sua riunione.

Art. 25 Il bilancio

1) Il bilancio associativo รจ annuale e decorre dal primo gennaio al trentuno dicembre di ogni anno.

2) Viene redatto dal Tesoriere e presentato ogni anno per lโ€™approvazione allโ€™Assemblea Generale.

Art. 26 Responsabilitร  ed assicurazione dei Soci

1) I volontari dellโ€™Associazione che prestano la loro attivitร  sono assicurati contro gli infortuni e le malattie connesse allo svolgimento dellโ€™attivitร  stessa, nonchรฉ per la responsabilitร  civile verso terzi.

Art. 27 Rapporti con enti e soggetti privati e pubblici

1) Lโ€™Associazione collabora con altri soggetti privati e con soggetti ed enti pubblici per la realizzazione delle finalitร  generali di solidarietร  civile, culturale e sociale e delle proprie finalitร  specifiche enunciate nellโ€™art.6 del presente Statuto.

Art. 28 Scioglimento dellโ€™Associazione

1) Lo scioglimento dellโ€™Associazione, se deliberato dallโ€™Associazione e non imposto da eventi esterni, dovrร  essere deciso dallโ€™Assemblea Generale straordinaria, che dovrร  deliberare sia in prima che in seconda convocazione, con voto favorevole di almeno tre quarti degli aventi diritto al voto. La stessa Assemblea nominerร  uno o piรน liquidatori e delibererร  anche il nome dellโ€™ente al quale verrร  devoluta ogni attivitร  residua.

Art. 29 Disposizioni finali

1) Per quanto non รจ previsto dal presente Statuto, si fa riferimento alle leggi vigenti, alle norme Costituzionali ed ai principi generali dellโ€™ordinamento giuridico.

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