LO STATUTO
ย
A.R.C.A.T. TOSCANA
Art. 1 Denominazione e sede
1) Eโ costituita lโorganizzazione di volontariato denominata โAssociazione Regionale dei Club degli Alcolisti in Trattamento della Toscana ARCAT TOSCANAโ dโora in avanti chiamata โAssociazioneโ.
2) LโAssociazione persegue il fine della solidarietร civile, culturale, sociale e non ha fini di lucro.
3) LโAssociazione ha la sede legale presso Via Piemonte n. 39 in Venturina (Li) e la sede operativa presso la residenza del Presidente.
Art. 2 Statuto
1) LโAssociazione รจ disciplinata dal presente Statuto ed agisce nei limiti della legge 11 agosto 1991 n.266, delle leggi regionali di attuazione e dei principi generali dellโordinamento giuridico.
Art. 3 Regolamento
1) Il Regolamento, deliberato dal Consiglio Regionale, disciplina, nel rispetto dello Statuto, gli ulteriori aspetti relativi allโorganizzazione ed alle attivitร dellโAssociazione.
Art. 4 Efficacia dello statuto
1) Lo Statuto vincola alla sua osservanza i Soci dellโAssociazione.
2) Esso costituisce la regola fondamentale di comportamento dellโattivitร organizzativa stessa.
Art. 5 Modifica dello statuto
1) Le modifiche allo Statuto possono essere proposte dal Consiglio o dai Soci. In questo ultimo caso le proposte devono essere presentate da almeno la metร piรน una delle Acat associate.
2) Il Consiglio discute le proposte e ne rimanda la delibera allโAssemblea Generale.
3) Le proposte di modifica devono essere deliberate dallโAssemblea Generale con la maggioranza qualificata dei due terzi dei presenti aventi diritto.
Art. 6 Struttura della associazione
1) LโA.R.C.A.T. Toscana, per il conseguimento dei propri scopi, รจ cosรฌ strutturata:
2) Le diverse articolazioni della associazione intrattengono rapporti di collaborazione e non
sono subordinate gerarchicamente.
Art. 7 Finalitร specifiche
1) LโAssociazione รจ al servizio delle Acat e dei Club degli Alcolisti in Trattamento nella loro attivitร volta a promuovere una migliore qualitร della vita delle persone e delle famiglie con problemi alcolcorrelati e alcolcorrelati e complessi.
2) Contribuisce ad accrescere la qualitร della vita nelle comunitร locali, promuovendo scelte e comportamenti improntati alla pace e alla giustizia sociale secondo lโapproccio ecologico- sociale del Professor Vladimir HUDOLIN.
3) Sviluppa e sostiene i Club degli Alcolisti in Trattamento e collabora con specifici programmi sia pubblici che privati.
4) Rappresenta un punto di riferimento per le Acat, per le famiglie, per i servitori-insegnanti di Club e per i vari programmi e servizi, facendo proprio il principio della unitร metodologica che sta alla base di tutti i programmi che in detta Associazione si riconoscono.
5) Organizza e sostiene iniziative per lo sviluppo di programmi di educazione, formazione, ricerca nel campo dei problemi alcolcorrelati e alcolcorrelati e complessi.
6) Cura la raccolta dati relativi alle attivitร dellโAssociazione, nonchรจ la loro elaborazione, interpretazione e diffusione; elabora progetti di ricerca.
Art. 8 Ambito di attuazione delle finalitร
1) Le finalitร dellโAssociazione si esplicano su tutto il territorio della Regione Toscana.
Art. 9 Collegamento con Associazioni di ambito piรน vasto
1) LโAssociazione, per il conseguimento dei fini di cui allโart. 6 del presente Statuto, aderisce allโA.I.C.A.T. (Associazione Italiana dei Club degli Alcolisti in Trattamento) sempre mantenendo la propria autonomia e specificitร , per lo stesso principio per cui il Club รจ autonomo nei confronti delle Acat locali e queste nei confronti delle Arcat.
2) Per il conseguimento degli stessi fini lโAssociazione collabora con le altre Associazioni operanti in Italia e in paesi esteri ove si sviluppino i Club.
Art. 10 Descrizione dei Soci
1) Sono Soci dellโAssociazione con diritto di voto le ACAT della Regione Toscana che, condividendo le finalitร dellโassociazione, mosse da spirito di solidarietร , sostenendo regolarmente le attivitร dei Club del loro territorio, chiedono di essere iscritte e si impegnano a osservare lo statuto, i regolamenti e le deliberazioni degli organi sociali..
2) La cessazione della qualifica di socio puรฒ avvenire solamente per autoesclusione.
3) Il consiglio regionale prende atto delle adesioni e delle autoesclusioni dei soci.
Art. 11 Indicazione degli organi
1) Sono organi dellโAssociazione:
Art. 12 LโAssemblea Generale
1) LโAssemblea Generale รจ composta da tutti i membri delle ACAT della Toscana.
2) LโAssemblea Generale รจ presieduta dal Presidente ARCAT in carica.
3) LโAssemblea Generale si riunisce in via ordinaria una volta allโanno per la discussione e lโapprovazione del bilancio consuntivo e del bilancio sociale.
4) In via straordinaria, qualora se ne ravvisi la necessitร , per iniziativa del Consiglio Regionale.
5) Il Presidente convoca lโAssemblea Generale mediante avviso scritto, fatto pervenire alle Acat almeno due mesi prima con tutte le indicazioni necessarie.
Art. 13 Validitร dellโAssemblea Generale
1) LโAssemblea Generale ordinaria e straordinaria รจ validamente costituita:
Art. 14 Votazione
1) LโAssemblea Generale รจ regolata dalle norme stabilite dal presente Statuto e dal Regolamento di esecuzione.
2) LโAssemblea Generale delibera a maggioranza assoluta, tranne per quanto riguarda le modifiche allo Statuto, disciplinate dallโart. 5 comma 3.
3) Sono eleggibili alle cariche sociali tutti i membri delle ACAT.
Art. 15 Verbalizzazione
1) Le discussioni e le deliberazioni dellโAssemblea Generale sono riassunte in un verbale redatto da un componente dellโAssembleaย (scelto dal Presidente) che lo sottoscrive unitamente al Presidente dopo la lettura allโAssemblea.
2) Il verbale รจ tenuto, a cura del Presidente, nella sede dellโAssociazione.
3) Ogni membro delle ACAT ha diritto di consultare il verbale e di richiederne copia.
Art. 16 Composizione del Consiglio Regionale
1) Il Consiglio Regionale รจ composto dai delegati delle ACAT della Toscana ed elegge tra i suoi componenti: un Presidente che lo presiede, un Vicepresidente, un Segretario, un Tesoriere.
2) Il Consiglio Regionale รจ validamente costituito quando sono presenti la metร piรน uno dei componenti e delibera a maggioranza assoluta, tranne per quanto riguarda le elezioni del Presidente, del Vicepresidente, del Segretario e del Tesoriere, espressamente disciplinate dallโart. 18 comma 1 e dallโart. 19 comma 1.
3) Il Consiglio Regionale dura in carica tre anni; in caso di dimissioni da una o piรน cariche, il Consiglio non decade e provvede ad eleggere al suo interno i sostituti.
Art. 17 Convocazione e presidenza
1) Il Consiglio Regionale รจ convocato dal Presidente, in seduta ordinaria, almeno cinque volte allโanno oppure, su richiesta motivata di almeno un terzo dei suoi componenti, in seduta straordinaria.
2) La prima riunione del Consiglio Regionale รจ convocata e presieduta dal componente piรน anziano per etร , le successive dal Presidente dellโAssociazione.
3) Al Consiglio Regionale possono assistere, senza diritto di voto, tutti i membri delle ACAT della Toscana.
Art. 18 Elezione del Presidente
1) Il Presidente รจ eletto, nella prima riunione valida convocata e presieduta dal consigliere piรน anziano, dal Consiglio Regionale tra i suoi componenti, a maggioranza semplice nel caso di piรน candidati e a maggioranza assoluta nel caso di un solo candidato.
2) Il Presidente rappresenta lโAssociazione e compie tutti gli atti giuridici che la impegnano.
3) Il Presidente rappresenta legalmente lโAssociazione nei rapporti con terzi, presiede lโAssemblea Generale dei membri delle ACAT e il Consiglio Regionale e ne cura lโordinato svolgimento dei lavori.
4) Il Presidente dura in carica tre anni e non รจ rieleggibile.
5) In caso di estrema urgenza e necessitร , il Presidente puรฒ provvedere su materia di Consiglio Regionale, salvo a sottoporre le sue decisioni alla ratifica dello stesso, nella prima successiva riunione e comunque non oltre novanta giorni dallโemissione dei provvedimenti.
6) In caso di assenza temporanea, il Presidente รจ sostituito dal Vicepresidente.
7) In caso di assenza definitiva del Presidente, il Consiglio Regionale non decade: il Vicepresidente assume la carica di Presidente fino alla fine del mandato.
Il Consiglio Regionale elegge un nuovo Vicepresidente nella prima seduta utile.
Art. 19 Il Vicepresidente, il Segretario, il Tesoriere
1) Il Vicepresidente, il Segretario, il Tesoriere vengono eletti dal Consiglio Regionale contestualmente al Presidente e con le stesse modalitร ; durano in carica tre anni e non sono rieleggibili.
2) Il Vicepresidente coadiuva il Presidente nelle sue funzioni e lo sostituisce in caso di assenza.
3) Il Segretario ha il compito di tenere la documentazione dellโAssociazione e curarne lโaggiornamento. Redige i verbali delle riunioni del Consiglio Regionale, e fa pervenire agli associati le informazioni relative alla vita dellโAssociazione.
4) Il Tesoriere riscuote le quote sociali, tiene la contabilitร e redige il bilancio da presentare annualmente allโAssemblea Generale.
Art. 20 Descrizione delle risorse economiche
1) Le risorse economiche dellโAssociazione sono costituite da:
Art. 21 I beni
1) I beni della Associazione sono immobili, beni registrati mobili e beni mobili.
2) I beni immobili ed i beni registrati mobili possono essere acquistati dallโAssociazione e sono ad essa intestati.
3) I beni mobili di proprietร degli aderenti o di terzi possono essere accettati in comodato.
4) I beni mobili, i beni registrati immobili, nonchรฉ i beni mobili che sono collocati nella sede dellโAssociazione sono elencati nellโinventario, che รจ depositato presso la sede stessa.
Art. 22 Contributi
1) Lโimporto e la modalitร di versamento del contributo associativo periodico sono stabiliti dal Consiglio Regionale.
2) Eventuali contributi straordinari, elargiti dai soci o da altre persone fisiche o giuridiche, sono accettati dal Consiglio Regionale.
Art. 23 Erogazioni, donazioni e lasciti
1) Le erogazioni liberali in denaro, le donazioni e i lasciti testamentari sono accettati (gli ultimi con il beneficio dellโinventario) dal Consiglio Regionale.
Art. 24 Devoluzione dei beni
1) In caso di scioglimento o cessazione dellโAssociazione, i beni, dopo la liquidazione, saranno devoluti ad Associazioni di volontariato stabilite dallโAssemblea Generale nellโultima sua riunione.
Art. 25 Il bilancio
1) Il bilancio associativo รจ annuale e decorre dal primo gennaio al trentuno dicembre di ogni anno.
2) Viene redatto dal Tesoriere e presentato ogni anno per lโapprovazione allโAssemblea Generale.
Art. 26 Responsabilitร ed assicurazione dei Soci
1) I volontari dellโAssociazione che prestano la loro attivitร sono assicurati contro gli infortuni e le malattie connesse allo svolgimento dellโattivitร stessa, nonchรฉ per la responsabilitร civile verso terzi.
Art. 27 Rapporti con enti e soggetti privati e pubblici
1) LโAssociazione collabora con altri soggetti privati e con soggetti ed enti pubblici per la realizzazione delle finalitร generali di solidarietร civile, culturale e sociale e delle proprie finalitร specifiche enunciate nellโart.6 del presente Statuto.
Art. 28 Scioglimento dellโAssociazione
1) Lo scioglimento dellโAssociazione, se deliberato dallโAssociazione e non imposto da eventi esterni, dovrร essere deciso dallโAssemblea Generale straordinaria, che dovrร deliberare sia in prima che in seconda convocazione, con voto favorevole di almeno tre quarti degli aventi diritto al voto. La stessa Assemblea nominerร uno o piรน liquidatori e delibererร anche il nome dellโente al quale verrร devoluta ogni attivitร residua.
Art. 29 Disposizioni finali
1) Per quanto non รจ previsto dal presente Statuto, si fa riferimento alle leggi vigenti, alle norme Costituzionali ed ai principi generali dellโordinamento giuridico.
Associazione Regionale
deiย Club Alcologici Territoriali
Clubย di Famiglie nel Territorio
Viale G.Matteotti 25
50121 Firenze
Tel. 348 9214600
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